Polizza Assicurativa
Perché la legge 24/2017(detta Legge Gelli) obbliga ciascun professionista sanitario ad averne una.
Collegandoti alla piattaforma “iscrizioni AlboWeb, si tratta della stessa piattaforma che hai utilizzato per la presentazione della tua domanda di iscrizione all’Albo, devi effettuare nuovamente l’accesso con le credenziali da te precedentemente utilizzate (username e password). Una volta effettuato l’accesso al tuo profilo di utenza, comparirà un menù a tendina sulla sinistra della pagina :Seleziona la voce “Adesione Assicurazione RC professionale TSRM e PSTRP 2020”A questo punto potrai consultare un tutorial. Il tutorial spiegherà come effettuare la registrazione sul sito dell’assicuratore con una utenza personale e come aderire al pacchetto della polizza, consultando le relative informative e la sottoscrizione del contratto. Alla fine di questi passaggi la piattaforma dell’assicuratore ti reindirizzerà nella piattaforma di iscrizione e ti permetterà di pagare attraverso la piattaforma PagoPA per l’adesione alla polizza.
No. Puoi sceglierne anche una alternativa.
Al fine di ottenere il certificato bisognerà seguire il seguente tutorial (le credenziali sono le stesse per accedere alla propria pagina personale del portale https://iscrizioni.alboweb.net/)
Si. Sono compresi tutti i danni, di qualsiasi natura, sia non patrimoniali che patrimoniali, che siano conseguenza dell’attività professionale esercitata dal PSTRP e che siano oggetto di una richiesta di risarcimento e/o fatti e/o circostanze. La copertura opera sia per Colpa Lieve che per Colpa Grave.
La tutela legale penale non è compresa mentre sono incluse le Spese Legali in ambito civile.
Occorre, dunque, che la nomina di un perito o di un avvocato sia concordata con l’Assicuratore, altrimenti si corre il rischio di vedersi respingere il rimborso da parte della Compagnia di assicurazioni.
Si, la copertura assicurativa prestata dalla polizza opera per tutti gli iscritti agli Albi professionali di cui al Decreto del Ministero della Salute 13 marzo 2018 – Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (18A02393) (GU Serie Generale n.77 del 03-04-2018), che sono di seguito descritti, che abbiano aderito alla Polizza Collettiva ad Adesione nelle forme e nei modi previsti dalla documentazione di gara, inclusi gli iscritti all’ Albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Si precisa che la copertura di polizza opera sia per Colpa Lieve che per Colpa Grave.
La polizza copre i TSRM o ogni altra professione sanitaria (purche’ iscritta all’albo) che svolgono le “attività previste e disciplinate dalla normativa, nonché quelle sviluppate o rese possibili dal introduzione delle nuove tecnologie”, indipendente dalla tipologia contrattuale.Nel contratto di polizza si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni aspetti facilmente riconducibili al profilo professionale.
Nel caso di sinistro non verranno valutati i profili contrattuali ma le attività che, come indicato precedentemente , dovranno essere ricondotte a quelle disciplinate per i TSRM o altra professione sanitaria .
Qualsiasi terzo che dovesse ritenere di avere contratto il COVID o qualsiasi altra malattia infettiva, quale per esempio il morbillo, a seguito di un contatto avuto con un assicurato potrà avanzare una richiesta di risarcimento del danno subito. In tal caso l’assicurato deve trasmettere al Broker AON questa richiesta di risarcimento, utilizzando il “modulo di denuncia sinistro” che è stato predisposto dalla Commissione SPEPA.
Le polizze di Responsabilità Professionale sono,per l’appunto,di Responsabilità, quindi pagheranno il terzo per il danno subito solo se l’assicurato avrà tenuto un comportamento colposo, cioè caratterizzato da negligenza, imprudenza o imperizia, tale da essere causa del danno stesso.
Ogni volta che si riceve notizia di una possibile richiesta di risarcimento, quindi, è necessario ed utile informare il brokerAON al fine di evitare che si possano creare problemi.
Sarà poi il broker a comunicare all’assicuratore il fatto che potrebbe dare luogo ad un sinistro. Preso i seguenti siti (AON e FNO) e possibile scaricare i moduli di denuncia sinistro con l’allegato riferito alla privacy.
Il requisito della copertura vale per l’esercizio effettivo della professione, pertanto i pensionati, inoccupati e lavoratori all’estero non sono considerati.
ECM
Si deve prendere come riferimento il paragrafo 1.2 (Destinatari e decorrenza dell’obbligo formativo) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante.Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo. A tal fine, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni, e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.
Per le professioni il cui esercizio, antecedentemente alla Legge 3/2018, non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, Collegi o Associazioni, l’obbligo di formazione decorre comunque dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante e prosegue senza soluzione di continuità con l’iscrizione all’Ordine.
L’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio in corso, pari a 150 crediti formativi. La cadenza dei trienni è identica per tutti i professionisti sanitari. Non ci sono vincoli né sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni né sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended)
L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.A.P.S., l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all’anagrafe Co.Ge.A.P.S. tramite il portale http://www.cogeaps.it.
Per gli esoneri si deve prendere come riferimento il paragrafo 4.1 (Esoneri) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario
Per le esenzioni si deve prendere come riferimento il paragrafo 4.2 (Esenzioni) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario
Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM, e possono consistere in: attività di ricerca scientifica, tutoraggio individuale, attività di formazione individuale all’estero e autoformazione.
Per maggiori dettagli è possibile consultare il Capitolo 3 (Formazione individuale) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
Sì, sono una tipologia di formazione individuale, secondo quanto stabilito al paragrafo 3.2.1 (Pubblicazioni scientifiche) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario: “I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:
• 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome)
• 1 credito (altro nome)
Per gli eventi non accreditati in Italia è possibile fare richiesta di riconoscimento dei crediti secondo quanto stabilito al paragrafo 3.4 (Formazione individuale all’estero) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
Ad un evento che si svolge all’estero, accreditato dalla Commissione nazionale ed erogato da un provider ECM, vengono riconosciuti ai professionisti sanitari il 100% dei crediti.
L’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione Nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.